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Il nuovo approccio e l'approccio globale

Come è noto il 25 marzo 1957 gli Stati membri dell'Unione Europea hanno sottoscritto il Trattato di Roma che ha formalizzato la costituzione della Comunità Economica Europea e il principio della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

Questo ha comportato da subito l'esigenza di un sistema normativo sovranazionale che potesse garantire se non una omogeneità dei prodotti dal punto di vista qualitativo almeno una loro non pericolosità a tutela sia della sicurezza e della salute degli utenti che del libero mercato.

Le profonde differenze, infatti, tra le legislazioni nazionali rendevano non confrontabili i livelli di sicurezza dei prodotti.

In una prima fase si è quindi cercato di normalizzare ogni aspetto tecnico dei prodotti, per avere dei livelli di sicurezza sicuramente confrontabili e intercambiabili.

Questo processo normativo che ha portato a delle direttive del tipo "Vecchio Approccio", si è però rivelato ben presto caratterizzato sia da una lentezza di elaborazione di nuove specifiche tecniche esasperante nonché dalla necessità di prevedere un rinnovamento periodico delle stesse per adeguarle ai continui progressi della tecnica e della tecnologia.

Questo tipo di approccio alla normativa comunitaria si è quindi rivelato inefficiente e inadeguato ai bisogni che la normativa tecnica comunitaria avrebbe dovuto soddisfare.

E' del 7 maggio 1985 la risoluzione del Consiglio dove si sottolinea l'urgenza di "ovviare alla presente situazione nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi e alla incertezza che ne risulta per gli operatori economici" e dove si approva una nuova strategia.

Questa nuova strategia, nota come "nouvelle approche", apre la strada all'elaborazione di direttive cosiddette del "Nuovo Approccio", e ha posto le basi di una nuova tecnica normativa/legislativa comunitaria fondata sulla redazione di direttive che prevedono l'analisi dei requisiti essenziali (di sicurezza, di protezione o di fenomeno, come ad esempio nel caso della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica) e il ricorso (che rimane comunque facoltativo), alle norme tecniche europee armonizzate.

Proseguendo su questa linea, il Consiglio delle Comunità Europee ha approvato il 21 dicembre 1989 una risoluzione concernente "un approccio globale in materia di valutazione della conformità", per l'applicazione di procedure comunitarie.

Il 21/12/1990 è stata pubblicata infatti sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, la Decisione del Consiglio del 13 dicembre 1990 concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica.

In tale decisione viene stabilito quali sono le procedure di valutazione di conformità che devono essere richiamate dalle direttive comunitarie di tipo Nuovo Approccio.

Direttive europee

Esistono ormai tutta una serie piuttosto cospicua di direttive redatte e adottate sulla base delle disposizioni relative al Nuovo Approccio e all'Approccio Globale, siano esse costruite rispetto all'articolo 95 o al 137 del Trattato di costituzione delle Comunità Europee.

direttive "sociali" - ARTICOLO 137 (ex Articolo 118)
Le direttive che seguono i dettami dell'articolo 137 sono quelle direttive il cui scopo è quello di garantire un livello minimo omogeneo di protezione e garanzia per tutti i cittadini europei: la loro trasposizione nelle legislazioni nazionali è allora funzione della legislazione nazionale in materia, e andrà a colmare le lacune di quegli Stati membri la cui legislazione sia carente. Queste direttive, quindi, sono trasposte diversamente da Stato membro a Stato membro.

direttive di "prodotto" - ARTICOLO 95 (ex Articolo 100A)
Le direttive redatte secondo l'articolo 95 del Trattato sono quelle il cui scopo è o la realizzazione della libera circolazione delle merci sul territorio comunitario o la salvaguardia della sicurezza e della salute dei cittadini della Comunità rispetto ai prodotti che circolano in essa o entrambi. Le misure legislative di trasposizione nelle legislazioni nazionali di direttive di questo genere devono invece essere il più possibile aderente al testo della direttiva originale, in modo che in tutti gli Stati membri le regole siano le stesse e i prodotti possano davvero circolare liberamente, senza ulteriori pastoie burocratiche né ostacoli dovuti ad un'ottusa applicazione dell'articolo 36 ("Limitazioni alla libera circolazione"). Lo scopo di queste direttive è di garantire un adeguato livello di sicurezza dei prodotti e la salute dei lavoratori: in parte andando a definire le caratteristiche dei prodotti (direttive redatte in base all'articolo 95 del Trattato: Direttiva Macchine, Direttiva Bassa Tensione, ecc.) e in parte stabilendo dei livelli minimi di sicurezza nei luoghi di lavoro (direttive redatte in base all'articolo 137 del Trattato, D.Lgs. 626/94, ecc.).

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