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ASSISTENZA
TECNICA |
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Il nuovo approccio e l'approccio globale
Come è noto il 25 marzo 1957 gli Stati membri dell'Unione Europea
hanno sottoscritto il Trattato di Roma che ha formalizzato la costituzione
della Comunità Economica Europea e il principio della libera circolazione
delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
Questo ha comportato da subito l'esigenza di un sistema normativo sovranazionale
che potesse garantire se non una omogeneità dei prodotti dal punto
di vista qualitativo almeno una loro non pericolosità a tutela
sia della sicurezza e della salute degli utenti che del libero mercato.
Le profonde differenze, infatti, tra le legislazioni nazionali rendevano
non confrontabili i livelli di sicurezza dei prodotti.
In una prima fase si è quindi cercato di normalizzare ogni aspetto
tecnico dei prodotti, per avere dei livelli di sicurezza sicuramente confrontabili
e intercambiabili.
Questo processo normativo che ha portato a delle direttive del tipo "Vecchio
Approccio", si è però rivelato ben presto caratterizzato
sia da una lentezza di elaborazione di nuove specifiche tecniche esasperante
nonché dalla necessità di prevedere un rinnovamento periodico
delle stesse per adeguarle ai continui progressi della tecnica e della
tecnologia.
Questo tipo di approccio alla normativa comunitaria si è quindi
rivelato inefficiente e inadeguato ai bisogni che la normativa tecnica
comunitaria avrebbe dovuto soddisfare.
E' del 7 maggio 1985 la risoluzione del Consiglio dove si sottolinea l'urgenza
di "ovviare alla presente situazione nel settore degli ostacoli tecnici
agli scambi e alla incertezza che ne risulta per gli operatori economici"
e dove si approva una nuova strategia.
Questa nuova strategia, nota come "nouvelle approche", apre
la strada all'elaborazione di direttive cosiddette del "Nuovo Approccio",
e ha posto le basi di una nuova tecnica normativa/legislativa comunitaria
fondata sulla redazione di direttive che prevedono l'analisi dei requisiti
essenziali (di sicurezza, di protezione o di fenomeno, come ad esempio
nel caso della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica)
e il ricorso (che rimane comunque facoltativo), alle norme tecniche europee
armonizzate.
Proseguendo su questa linea, il Consiglio delle Comunità Europee
ha approvato il 21 dicembre 1989 una risoluzione concernente "un
approccio globale in materia di valutazione della conformità",
per l'applicazione di procedure comunitarie.
Il 21/12/1990 è stata pubblicata infatti sulla Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee, la Decisione del Consiglio del 13 dicembre
1990 concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di
valutazione della conformità, da utilizzare nelle direttive di
armonizzazione tecnica.
In tale decisione viene stabilito quali sono le procedure di valutazione
di conformità che devono essere richiamate dalle direttive comunitarie
di tipo Nuovo Approccio.
Direttive europee
Esistono ormai tutta una serie piuttosto cospicua di direttive redatte
e adottate sulla base delle disposizioni relative al Nuovo Approccio e
all'Approccio Globale, siano esse costruite rispetto all'articolo 95 o
al 137 del Trattato di costituzione delle Comunità Europee.
direttive "sociali" - ARTICOLO
137 (ex Articolo 118)
Le direttive che seguono i dettami dell'articolo 137 sono quelle direttive
il cui scopo è quello di garantire un livello minimo omogeneo di
protezione e garanzia per tutti i cittadini europei: la loro trasposizione
nelle legislazioni nazionali è allora funzione della legislazione
nazionale in materia, e andrà a colmare le lacune di quegli Stati
membri la cui legislazione sia carente. Queste direttive, quindi, sono
trasposte diversamente da Stato membro a Stato membro.
direttive di "prodotto"
- ARTICOLO 95 (ex Articolo 100A)
Le direttive redatte secondo l'articolo 95 del Trattato sono quelle il
cui scopo è o la realizzazione della libera circolazione delle
merci sul territorio comunitario o la salvaguardia della sicurezza e della
salute dei cittadini della Comunità rispetto ai prodotti che circolano
in essa o entrambi. Le misure legislative di trasposizione nelle legislazioni
nazionali di direttive di questo genere devono invece essere il più
possibile aderente al testo della direttiva originale, in modo che in
tutti gli Stati membri le regole siano le stesse e i prodotti possano
davvero circolare liberamente, senza ulteriori pastoie burocratiche né
ostacoli dovuti ad un'ottusa applicazione dell'articolo 36 ("Limitazioni
alla libera circolazione"). Lo scopo di queste direttive è
di garantire un adeguato livello di sicurezza dei prodotti e la salute
dei lavoratori: in parte andando a definire le caratteristiche dei prodotti
(direttive redatte in base all'articolo 95 del Trattato: Direttiva Macchine,
Direttiva Bassa Tensione, ecc.) e in parte stabilendo dei livelli minimi
di sicurezza nei luoghi di lavoro (direttive redatte in base all'articolo
137 del Trattato, D.Lgs. 626/94, ecc.).
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