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ASSISTENZA
TECNICA |
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Il
Regolamento (CE) n 761 del 2001 (che sostituisce il regolamento (CEE)
n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993) introduce il sistema comunitario
di ecogestione ed audit (EMAS), che si propone l'obiettivo di favorire,
su base volontaria, una razionalizzazione delle capacità gestionali
dal punto di vista ambientale delle organizzazioni, basata non solo sul
rispetto dei limiti imposti dalle leggi, che rimane comunque un obbligo
dovuto, ma sul miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali,
sulla creazione di un rapporto nuovo e di fiducia con le istituzioni e
con il pubblico e sulla partecipazione attiva dei dipendenti.
L'organizzazione che intende aderire al Regolamento EMAS è tenuta
a svolgere i seguenti compiti:
effettuare l'analisi ambientale iniziale
con la quale viene stabilita la posizione iniziale dell'organizzazione
rispetto alle condizioni ambientali;
stabilire la propria politica ambientale
cioè gli obiettivi ed i principi generali di azione rispetto all'ambiente,
definendo il quadro di riferimento per fissare obiettivi specifici e target;
elaborare il programma ambientale che
contiene una descrizione delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi
specifici ed i target, conseguenti alla politica ambientale;
attuare il sistema di gestione ambientale,
cioè quella parte del sistema complessivo di gestione (struttura,
pianificazione, responsabilità, pratiche, procedure, processi e
risorse) che consente di sviluppare, mettere in atto, realizzare e mantenere
la politica ambientale;
effettuare l'auditing cioè svolgere
una valutazione sistematica, periodica, documentata e obiettiva delle
prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione ambientale e
dei processi destinati a proteggere l'ambiente;
redigere la dichiarazione ambientale,
rivolta al pubblico, che comprende la politica ambientale, una breve descrizione
del sistema di gestione ambientale, una descrizione dell'organizzazione,
degli aspetti ambientali significativi, degli obiettivi e target ambientali
ed in generale delle prestazioni ambientali dell'organizzazione.
Il Regolamento stabilisce che la dichiarazione ambientale sia sottoposta
ad esame per la convalida da parte di un Verificatore Ambientale
Accreditato indipendente dall'impresa. Una volta che la Dichiarazione
ambientale sia stata convalidata, l'organizzazione può chiedere
la registrazione, da parte dell'Organismo nazionale competente,
per essere inserita in un apposito Elenco EMAS europeo. Ottenuta la registrazione,
le organizzazioni possono utilizzare un apposito logo.
Il primo sito registrato EMAS in Italia risale al 1997, oggi nell'Elenco
EMAS europeo vi sono circa 106 registrazioni italiane.
La credibilità del sistema EMAS è dovuta a criteri di assoluto
rigore da parte di tutti i soggetti che operano all'interno del sistema
stesso. Tale credibilità ha spinto, negli ultimi anni in
Italia, le Autorità, soprattutto locali, a prestare particolare
attenzione all'introduzione nella legislazione di specifici benefici per
le imprese EMAS.
Le norme ISO 14000 rispetto al regolamento EMAS non prevedono l'obbligo
della Dichiarazione ambientale, di una sua convalida e di una registrazione
ufficiale, da parte dell'Organismo nazionale competente, in un elenco
pubblico e di conseguenza non garantiscono lo stesso livello di trasparenza
di EMAS.
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